di Camillo Buono|
Qualcosa inizia a muoversi con maggiore celerità, in parallelo alla velocità con cui la Procura della Repubblica sta portando avanti le demolizioni.
In seguito alla riunione dei giorni scorsi con avvenuta con i Sindaci e i rappresentanti dell’ANCI, ci è giunta notizia che la proposta di legge presentata dall’Onorevole Gianpiero Zinzi è stata assegnata alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Il disegno di legge, intitolato “Introduzione dell’articolo 44-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e altre disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione e di sospensione delle procedure di demolizione di immobili abusivi”, introduce importanti novità riguardo alle costruzioni abusive.
Il provvedimento, che si propone di modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia, mira a stabilire, così come vi avevamo già raccontato, criteri di priorità nell’esecuzione delle demolizioni e le condizioni per la sospensione delle procedure in caso di immobili abusivi. Queste modifiche si pongono come obiettivo quello di migliorare la gestione delle demolizioni, garantendo una maggiore efficienza e equità nelle operazioni.
Il testo del disegno di legge, ancora in fase di esame, fornisce indicazioni dettagliate sui meccanismi di applicazione dell’articolo 44-bis, con l’intento di rendere più chiara la disciplina delle demolizioni e di tutelare le situazioni più delicate, come quelle relative agli immobili che coinvolgono famiglie in situazioni di fragilità sociale o economica.
Di seguito, un’anteprima del testo del disegno di legge che sarà oggetto di discussione e valutazione nelle prossime sedute della Commissione Giustizia.
PROPOSTA DI LEGGE/DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
1. Dopo l’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione).
1. Il pubblico ministero competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all’articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare nel circondario del tribunale e nel distretto della corte di appello, osserva i seguenti criteri di priorità secondo l’ordine di elencazione:
a) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
b) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive o per qualunque altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato con ordinanza contingibile ed urgente nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o comunque utilizzato;
c) immobili speculativi;
d) immobili c.d. ecomostri o comunque di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
e) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza) ovvero immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;
f) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate.
2. Nell’ambito di ciascuna tipologia degli immobili di cui alle lettere da a) a f) del comma 1, la priorità è attribuita dal pubblico ministero agli immobili esistenti nel circondario del tribunale e nel distretto della corte di appello in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
Articolo 2
1. Nelle more della completa ricognizione e definitiva mappatura, ad opera dei comuni interessati, degli insediamenti abusivi esistenti per esigenze di recupero, rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo, stante, fra l’altro, la necessità e l’urgenza di favorire l’edilizia residenziale sociale anche in ragione della indiscriminata proliferazione dei bed and breakfast, delle case vacanza e delle locazioni brevi nella realtà del turismo moderno, sono temporaneamente sospese le demolizioni giudiziali, ex articolo 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. Ai fini del primo periodo, non è consentita la disapplicazione, in ambito giurisdizionale penale, dei permessi in sanatoria a qualsiasi titolo rilasciati.

